Notizie ANMI Carrara

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A.N.M.I. CARRARA è intitolato alla M.O.V.M. Alcide PEDRETTI
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A.N.M.I.-Associazione-Marinai-d'Italia: Gruppo di Carrara

ti dà il benvenuto a "bordo" del suo sito.

Alla Marina è stato concesso nel 1904, con Regio Decreto, che ad ogni nave da Guerra sia consegnata una bandiera che prende il nome di Bandiera di Combattimento. Essa deve essere di forma rettangolare, di foggia di ottima qualità o di stoffa di seta, portante la scritta in bianco Bandiera di Comattimento ed è custodita nell'appasito cofano nell'alloggio del comandante o dell'ammiraglio.
La bandiera di Combattimento dovrà alzarsi sempre in combattimento, nelle grandi solennità ed allorquando è presente a bordo il Presidente della Repubblica.

La bandiera di combattimento, rappresenta l'anima della Nave, oltre ad essere l'emblema sacro ed intangibile della nazione.



 Da il Notiziario della Marina 6 Giugno 2009

  Bandiera di combattimento
I bellissimi cofani, vere e proprie opere d'arte, con le rispettive Bandiere delle Navi della Marina Militare del passato, sono custoditi a Roma, al Vittoriano, nel Sacrario delle Bandiere
     (clicca per raggiungere il sito)  
Visita la pagina "Storia della Bandiera M.M".

Visto il regio decreto 12 maggio 1939, n. 708, concernente bandiera
d'arma della  Marina  militare,  uso  della  bandiera  nazionale  per
l'Accademia navale e per il battaglione San Marco  e  concessione  di
una "Bandiera di  combattimento"  e  di  uno  "Stendardo"  alle  navi
militari ed alle squadriglie di M.A.S.;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio  dello  Stato  25
ottobre 1947, n. 1152, concernente l'adozione  di  una  bandiera  per
l'Esercito e per l'Aeronautica nonche' per i reparti  a  terra  della
Marina militare;

Visto il decreto legislativo del Capo  provvisorio  dello  Stato  9
novembre 1947, n. 1305, concernente  l'istituzione  di  una  bandiera
navale per la Marina militare e per la Marina mercantile;

Udito il parere  del  Consiglio  superiore  delle  forze  armate  -Sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

                                          Decreta:
                                      Articolo unico


L'art. 9 del regio  decreto  12  maggio  1939,  n.  708,  e'  cosi' modificato:  

"Lo stendardo di cui all'art. 3 del presente decreto e'  costituito da:
una freccia, un drappo, una fiamma, un'asta, un nastro azzurro ed un cordone.

La freccia e' di bronzo ed  e'  formata  da  una  parte  cilindrica sormontata da una galletta sferica con sovrapposta la corona  turrita e rostrata.
La corona, la galletta e gli ornamenti  sono  dorati.  La
scritta  che  riporta  le  decorazioni   concesse   alla   nave,   al
sommergibile, alla squadriglia,  e'  incisa  sulla  parte  cilindrica
della freccia, e cosi' pure i fatti d'arme e le relative date.

Il drappo, in seta con frangia dorata, e' di forma quadrata e porta
nella parte frontale la bandiera nazionale  navale  e  nel  verso  la
bandiera di bompresso. Su di esso vanno appuntate le decorazioni.
Sopra al drappo e' inserita una fiamma tricolore di seta.

L'asta,  in  metallo  brunito,  composta  di  due  pezzi   che   si
congiungono con ghiera a vite,  porta  inferiormente  un  puntale  di
bronzo.

Il nastro azzurro con frangia dorata, sul quale e' ricamato in  oro
il nome dell'unita' o il  numero  della  squadriglia  ed  il  cordone
dorato con fiocchi sono annodati all'asta, superiormente al drappo.
Lo stendardo e' di due grandezze regolamentari, la  prima  per  gli
incrociatori e cacciatorpediniere, la  seconda  per  il  naviglio  di
superficie da fregate a unita' minori e per i sommergibili.
La forma e le dimensioni regolamentari  si  rilevano  dalla  tavola
allegata".

L'uso  dello  stendardo  e'  esteso  alle  motocannoniere   ed   ai
dragamine.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi' 12 agosto 1973

LEONE

TANASSI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 ottobre 1973
Atti di Governo, registro n. 261, foglio n. 27. - VALENTINI

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1973, n. 613 

Caratteristiche dello stendardo in dotazione alle unita' della Marina militare. (GU Serie Generale n.270 del 18-10-1973)

     

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA



Visto il  R.  decreto  11  aprile  1848,  sull'uso  della  Bandiera nazionale da parte della Marina da guerra;

Visto il R. decreto 7 ottobre  1904,  n.  583,  che  istituisce  la Bandiera di combattimento per le navi da guerra,  modificato  dal  R. decreto 15 dicembre 1912, n. 1344;

Visto il R. decreto in data 26 novembre 1911, che concede al  Corpo delle forze  da  sbarco  della  Regia  marina  l'uso  della  Bandiera nazionale;

Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2264, concernente le norme  per l'uso della Bandiera nazionale;

         Udito il parere del Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del Duce del Fascismo, Capo  del  Governo, Ministro per la marina;

             Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Bandiera nazionale, conforme a quella adottata dai reggimenti di fanteria, concessa al Corpo delle forze da sbarco della Regia  marina col Nostro decreto 26 novembre 1911,  e'  la  Bandiera  d'arma  della Regia marina.

Art. 2.

E' concesso
l'uso  della  Bandiera  nazionale conforme  a  quella indicata all'articolo precedente alle  seguenti  unita'  territoriali della Regia marina:

 - Regia Accademia navale;

- Battaglione San Marco.




REGIO DECRETO 12 maggio 1939, n. 708

Bandiera d'arma della Regia marina, uso della Bandiera nazionale alla Regia Accademia navale e al battaglione San Marco e concessione di una «Bandiera di combattimento» e di uno «Stendardo» alle navi da guerra e alle squadriglie di M.A.S. (039U0708)