Alla Marina è stato concesso nel 1904, con Regio Decreto, che ad ogni nave da Guerra sia consegnata una bandiera che prende il nome di Bandiera di Combattimento. Essa deve essere di forma rettangolare, di foggia di ottima qualità o di stoffa di seta, portante la scritta in bianco Bandiera di Comattimento ed è custodita nell'appasito cofano nell'alloggio del comandante o dell'ammiraglio.
La bandiera di Combattimento dovrà alzarsi sempre in combattimento, nelle grandi solennità ed allorquando è presente a bordo il Presidente della Repubblica.
La bandiera di combattimento, rappresenta l'anima della Nave, oltre ad essere l'emblema sacro ed intangibile della nazione.
Da il Notiziario della Marina 6 Giugno 2009
Visto il regio decreto 12 maggio 1939, n. 708, concernente bandiera
d'arma della Marina militare, uso della bandiera nazionale per
l'Accademia navale e per il battaglione San Marco e concessione di
una "Bandiera di combattimento" e di uno "Stendardo" alle navi
militari ed alle squadriglie di M.A.S.;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25
ottobre 1947, n. 1152, concernente l'adozione di una bandiera per
l'Esercito e per l'Aeronautica nonche' per i reparti a terra della
Marina militare;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9
novembre 1947, n. 1305, concernente l'istituzione di una bandiera
navale per la Marina militare e per la Marina mercantile;
Udito il parere del Consiglio superiore delle forze armate -Sezione Marina;
Sulla proposta del Ministro per la difesa;
Decreta:
Articolo unico
L'art. 9 del regio decreto 12 maggio 1939, n. 708, e' cosi' modificato:
"Lo stendardo di cui all'art. 3 del presente decreto e' costituito da:
una freccia, un drappo, una fiamma, un'asta, un nastro azzurro ed un cordone.
La freccia e' di bronzo ed e' formata da una parte cilindrica sormontata da una galletta sferica con sovrapposta la corona turrita e rostrata.
La corona, la galletta e gli ornamenti sono dorati. La
scritta che riporta le decorazioni concesse alla nave, al
sommergibile, alla squadriglia, e' incisa sulla parte cilindrica
della freccia, e cosi' pure i fatti d'arme e le relative date.
Il drappo, in seta con frangia dorata, e' di forma quadrata e porta
nella parte frontale la bandiera nazionale navale e nel verso la
bandiera di bompresso. Su di esso vanno appuntate le decorazioni.
Sopra al drappo e' inserita una fiamma tricolore di seta.
L'asta, in metallo brunito, composta di due pezzi che si
congiungono con ghiera a vite, porta inferiormente un puntale di
bronzo.
Il nastro azzurro con frangia dorata, sul quale e' ricamato in oro
il nome dell'unita' o il numero della squadriglia ed il cordone
dorato con fiocchi sono annodati all'asta, superiormente al drappo.
Lo stendardo e' di due grandezze regolamentari, la prima per gli
incrociatori e cacciatorpediniere, la seconda per il naviglio di
superficie da fregate a unita' minori e per i sommergibili.
La forma e le dimensioni regolamentari si rilevano dalla tavola
allegata".
L'uso dello stendardo e' esteso alle motocannoniere ed ai
dragamine.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 12 agosto 1973
LEONE
TANASSI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 ottobre 1973
Atti di Governo, registro n. 261, foglio n. 27. - VALENTINI
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1973, n. 613
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto 11 aprile 1848, sull'uso della Bandiera nazionale da parte della Marina da guerra;
Visto il R. decreto 7 ottobre 1904, n. 583, che istituisce la Bandiera di combattimento per le navi da guerra, modificato dal R. decreto 15 dicembre 1912, n. 1344;
Visto il R. decreto in data 26 novembre 1911, che concede al Corpo delle forze da sbarco della Regia marina l'uso della Bandiera nazionale;
Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2264, concernente le norme per l'uso della Bandiera nazionale;
Udito il parere del Consiglio superiore di marina;
Sulla proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1.
La Bandiera nazionale, conforme a quella adottata dai reggimenti di fanteria, concessa al Corpo delle forze da sbarco della Regia marina col Nostro decreto 26 novembre 1911, e' la Bandiera d'arma della Regia marina.
Art. 2.
E' concesso l'uso della Bandiera nazionale conforme a quella indicata all'articolo precedente alle seguenti unita' territoriali della Regia marina:
- Regia Accademia navale;
- Battaglione San Marco.